Attivita' di estetista: lavoro autonomo, impresa o ... dipende?

Attivita' di estetista: lavoro autonomo, impresa o ... dipende?

La attività di estetista è classificata tra le attività artigianali, che comportano l'iscrizione alla apposita gestione INPS (contributi minimali da versare, qualunque sia il risultato economico) ed obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, registro imprese. Ma è sempre verificato il requisito "organizzativo" che distingue una impresa da un lavoratore autonomo? E' un settore che, assieme ai parrucchieri, occupa circa 270.000 persone in Italia, ma incide sul PIL per solo lo 0,3%.

Che si tratti di "imprese", il legislatore non ne è convinto, la realtà operativa degli specialisti "nomadi" che operano con attrezzatura minimale, da un centro all'altro, ed i casi di alcune specialità esercitate nella propria abitazione, o a domicilio del cliente (servizi per matrimoni, per persone con difficoltà deambulatorie) suggeriscono che non per tutti gli operatori del settore si possa definire "imprenditoriale" la attività esercitata.

I tentativi di riforma si sono sinora scontrati, in un paese che ferma l'innovazione "sul bagnasciuga" sulle prerogative di categoria e sulle guarentigie regionali (cui spetta la formazione professionale e la disciplina dell'artigianato), e sta costringendo operatori senza organizzazione a sopportare inutili costi fissi o rischiare contestazioni da parte di burocrati eccessivamente ortodossi.

Aspetti civilistici

La attività di estetista nel luogo di esercizio è disciplinata dalla Legge 1990/1, e, per il Comune di Milano, dal Regolamento Regionale 22 marzo 2016, n. 5 e dal Regolamento Comunale approvato con Deliberazione CC 46/2010.

L’inquadramento formale è fornito dalla Legge Nazionale, di cui i Regolamenti Regionale e Comunale costituiscono attuazioni nel rispetto delle autonomie locali disciplinate nel riformato Titolo V della Costituzione.

La Direttiva Bolkestein, al riguardo, era tesa a liberalizzare le modalità di esercizio delle attività in quanto limitatrici della libertà di concorrenza. Sono esclusi dalla Direttiva i servizi sanitari, ma i trattamenti di bellezza nella Classificazione delle attività economica (NACE 2.1) sono così definiti:

This class includes beauty treatment activities not performed by medical specialists (for example, by cosmetologists), such as facial massage, manicure, pedicure, permanent make-up, depilation and tanning. 

This class excludes: - cosmetic surgery activities performed by medical specialists, see 86.22 

In attuazione della norma comunitaria era pertanto stato abrogato il comma 1 Art.4 L. 1990/4 che prescriveva l’esercizio della attività sotto forma esclusiva di impresa, sia individuale, sia societaria.

Come evidente dalla definizione di impresa del codice civile “, la attività di estetista può anche essere  prestata in assenza di una organizzazione imprenditoriale, utilizzando le proprie capacità e una strumentazione di base. Il vincolo dell’esercizio tramite impresa è quindi lesivo della libertà di concorrenza.

La riforma è stata però parziale, si è eliminato il vincolo di legge della forma di impresa, ma non si è chiarita la possibilità di esercizio sotto forma di lavoro autonomo.

I regolamenti regionali e comunali, questi ultimi fondamentali per il rilascio della DIA/SCIA che permette l’iscrizione nel Registro Imprese, sono in buona parte rimasti attuazione della vecchia normativa, aprendosi al più al concetto di Business Unit (ovvero unità organizzativa di base) vista formalmente come “poltrona” detenuta dall’esercente l’attività.

Negli anni sono stati presentati Progetti di Legge (PDL) dalla XVI alla attuale XVIII Legislatura per chiarire meglio la possibilità di esercizio in forma autonoma, ma nessuno di questi è finora andato oltre l’esame in commissione.

Ad oggi i PDL giunti all’esame del parlamento sono il numero 711 e 874[1], con il ritiro del terzo PDL della Legislatura, il 662. Entrambi decaduti con il termine della XVIII Legislatura.

Il PDL 38 di riforma dell’Artigianato, presentato in Senato nella XIX Legislatura, non si concentra più sulle tematiche organizzative, ma su aspetti formativi e di valorizzazione del know-how artigiano.

Aspetti fiscali

Come recepimento della situazione normativa, ad oggi l’attività di estetista per essere gestita fiscalmente necessita l’organizzazione sotto forma di impresa, non essendo prevista altra forma di esercizio negli Indicatori sintetici di affidabilità (ISA BG33U).

Quindi l'attività è gestibile fiscalmente se rientra nei limiti del cosiddetto "regime forfetario" , ovvero fino a 85.000 di volume di affari, oltre la situazione diventa di dubbia soluzione.


Il progetto di riforma arenatosi 

Sintesi della Presentazione del Relatore Comm. Camera Attività produttive, commercio e turismo:

“Le proposte di legge in esame intervengono tutte sulle modalità di svolgimento dell'attività di estetista, sostituendo il comma 5 dell'articolo 4 della legge n. 1 del 1990, e inserendo un nuovo comma 5-bis. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge n. 1/1990, come sostituito, conferma che l'attività di estetista può essere svolta presso il domicilio dell'esercente, ovvero presso il domicilio del committente, ma a condizione che il servizio sia prestato nel rispetto dei protocolli igienico-sanitari per lo svolgimento del trattamento e che sia esercitato dal titolare dell'impresa, da un suo socio o da un suo dipendente in possesso della qualifica professionale.

Se il committente è un'impresa l'attività può essere svolta in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5 della stessa legge n. 1 del 1990.

Si dispone poi che l'attività di estetista possa essere svolta in un locale proprio o in uno spazio e con attrezzature concessi in uso da altri, subordinatamente al possesso dei requisiti professionali prescritti dalla normativa vigente, e nel rispetto delle norme igienico – sanitarie e fiscali. Le attività di acconciatore e di estetista possono essere svolte nello stesso locale purché esso risponda ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5.

Nel nuovo comma 5-bis, si dispone che le prestazioni professionali di estetista, tatuatore, piercer, onicotecnico, truccatore, tecnico delle ciglia, socio-estetista, possono essere erogate anche in modo occasionale presso un centro di estetica, utilizzando professionisti qualificati in base ai requisiti previsti dal regolamento comunale.

Le sole proposte di legge C. 662 e C. 711 introducono il comma 5-ter, con il quale si consente di fornire alla clientela prodotti erboristici e integratori alimentari idonei a favorire l'efficacia delle prestazioni svolte, ma solo a seguito di specifici corsi regionali di aggiornamento.

Alcuni dati di raffronto

Da alcuni anni Eurostat, il servizio statistico della Commissione UE, mette a disposizione dell'utenza indicatori di risultato delle imprese.

Ad oggi i dati disponibili per il settore dei Centri estetici è accorpato ai dati della attività di parrucchiere (ci si ferma alla 3° cifra ATECO 96.0). ma emergono comunque indicazioni interessanti per un confronto.

Legenda degli indici:

ProdLavKEUR: Produttività apparente del lavoro (migliaia di Euro per anno)

R_Mediano: Reddito mediano (ovvero che hanno il 50% degli abitanti) in Parità dei Poteri di Acquisto (valuta virtuale che compensa i valori con il costo della vita)

AddSu100KAb: Numero addetti per 100.000 abitanti

FattMedioKEUR: Fatturato medio in EUR

FattSuPIL%: incidenza del settore sul PIL

NAddiM: numero di addetti medi

Sotto la terza cifra NACE/ATECO ricadono queste attività:

Ateco 2007 agg.2022 Descrizione Ateco 2007 agg. 2022
96.01.10 Attività delle lavanderie industriali
96.01.20 Attività di lavanderie, tintorie tradizionali
96.01.30 Attività di lavanderie self-service
96.02.01 Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere
96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza
96.02.03 Servizi di manicure e pedicure
96.03.00 Servizi di pompe funebri e attività connesse
96.04.10 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
96.04.20 Stabilimenti termali
96.09.01 Attività di sgombero di cantine, solai e garage
96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing
96.09.03 Agenzie matrimoniali e d'incontro
96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie
96.09.09 Altre attività di servizi per la persona n.c.a.

Un dato interessante, e decisamente in linea con quanto accade per tutti i servizi alla persona, è che la redditività dipende moltissimo dal livello di benessere della clientela.

Infine una osservazione: i dati comparati sono del 2021, esercizio che è stato pesantemente colpito dalle restrizioni COVID, come lockdown e chiusura attività. Ho provato a costruire un indice di confronto delle restrizioni tra i diversi paesi, utilizzando la banca dati ECDC predisposta nel periodo COVID.

Per l'Italia la penalizzazione è stata decisamente rilevante.

Dati specifici sulle attività di estetista e parrucchiere (limitati all'Italia)

In attesa dei dati europei disaggregati al livello 4, rivolgiamo l'attenzione alle sole attività di parrucchiere ed estetista (S 96.02) con i dati ISTAT.

La codifica incide per il 70% del numero delle imprese, il 40% del fatturato e 63% del numero degli addetti sul totale dei servizi alla persona (S 96.0).

Si confermano le indicazioni, prevalgono le microimprese, numero medio di addetti poco sopra i 2, con un fatturato medio di 45-50.000€ e una produttività apparente del lavoro di circa 16.000€. Quindi la struttura standard è di un titolare e una apprendista.

Dai dati sulla dimensione, il 51% sono ditte individuali senza dipendenti, e il 48% sono imprese da 2 a 9 addetti. Il concetto di "complesso dei  beni  organizzati  dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa" per questa attività appare decisamente labile.