Regime fiscale dei dipendenti UE

Regime fiscale dei dipendenti UE

Argomento di nicchia, ma a mio avviso interessante per le eccezioni rispetto all'ordinamento fiscale standard, ma anche dei dipendenti di altri Enti sovranazionali.

Il Regime speciale previsto dal Protocollo sui Privilegi annesso al Trattato UE prevede che i Funzionari UE e assimilati (BCE, BEI, ECB, Agenzie) siano considerati fiscalmente residenti nei paesi in cui erano domiciliati prima dell’inizio dell’incarico (se UE).

Fanno eccezione stipendi ed emolumenti erogati dalla UE, assoggettati a prelievo specifico e non tassabili nel paese di residenza. Per tutti gli altri redditi vige la normativa italiana: ogni reddito diverso da quello di lavoro erogato dalla UE o assimilata deve essere dichiarato e tassato in Italia.

Una situazione che contrasta sia con il principio generale di identificazione del paese di residenza (sede degli interessi lavorativi e affettivi per 50%+1 dei giorni del periodo d'imposta), sia con il principio generale di esenzione IRPEF dei dipendenti di Enti Sovranazionali, accolto nel nostro ordinamento già con il DPR 601/1973 (Art.41). il DPR 601 aveva introdotto l'IRPEF nel nostro ordinamento tributario in attuazione della ultima riforma tributaria del 1973.

Fonti normative e prassi

Redditi ed emolumenti percepiti per la funzione esercitata

Ogni stipendio, ed emolumento percepito dai Funzionari dell’Unione e assimilati per il proprio servizio è considerato domiciliato nell’Unione. Fonte: Art.12 Protocollo 7 al Trattato Istitutivo UE. Confermato da Prassi Agenzia Entrate, da ultimo con Risposta 388/2023.

Quindi il reddito non viene assoggettato a tassazione in Italia, ma assoggettato a contributo di solidarietà (Regolamento 260/1968), identico per i dipendenti di ogni Stato membro, di pertinenza esclusiva dell’Unione. Anche il regime previdenziale dei compensi in discorso è normato esclusivamente dalla UE (Art.14 Protocollo 7 al Trattato Istitutivo UE).

Altri redditi

Ai fini di tutte le altre imposte sul reddito, o sul Patrimonio o di successione, la residenza fiscale è l’ultima dichiarata prima dell’entrata in servizio se situata in Stato Membro. Nel silenzio del Protocollo, in caso di ultima residenza extra UE, la residenza coincide con il centro dei propri interessi, secondo la prassi interpretativa delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

La deroga limitata alle sole imposte sui redditi corrisposti dall’Unione comporta che, ai fini dell’IVIE (immobili) e dell’IVAFE (investimenti di natura finanziaria), i beni dei dipendenti UE fuori dal territorio italiano debbano essere considerati imponibili in Italia, con eventuale detrazione IVIE di imposte patrimoniali estere (ad esempio per il Belgio è espressamente detraibile la “Précompte immobilier”, per la Francia la "Taxe foncière").Come previsto dalla normativa, se tra i beni immobili è presente l’abitazione principale estera, questa beneficia delle agevolazioni fiscali in termini di esenzione, aliquota ridotta e detrazione soggettiva. Fonti: Art.19 commi 1-12 (IVAFE) e Art.13 commi 13-22 (IVAIE) D.L. 201/2001. Prassi: Punto 1.4 Circolare 28/2012

Eventuali immobili in Italia scontano l’IMU senza eventuali benefici per “abitazione principale” perché il beneficio è riconosciuto sull’immobile estero in cui si risiede (commi 15 e 15-bis Art.19 DL.201/2011).

Monitoraggio fiscale

Sono di norma oggetto di monitoraggio fiscale degli investimenti (Quadro RW - D.L.169/1990) immobili, liquidità e attività finanziarie potenzialmente produttive di reddito in Italia in possesso di residenti.

Sono sempre esonerati dagli obblighi di monitoraggio (Quadro RW) immobili all’estero che non abbiano subito variazioni, salvo obbligo di versamento dell’IVIE se dovuta, da chiunque posseduti. (Art.4 comma 3 D.L.167/1990)

Da questi obblighi sono esonerati i residenti all’estero che prestano servizio per la Repubblica italiana, e per le organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia, sino a quando dura l’incarico e a condizione che l’attività lavorativa sia svolta all’estero(Art.38 comma 13 DL 78/2010). Per effetto del Protocollo 7 i funzionari UE che operano a Bruxelles, Strasburgo, Francoforte e in tutte le altre sedi di Organi e Agenzie UE mantengono la residenza fiscale nell'ultimo paese comunitario in cui dimoravano, se si trattava dell'Italia sono quindi soggetti al monitoraggio fiscale.

Alcuni consigli per i funzionari italiani presso Organi e agenzie dell'Unione

Il primo consiglio è, come per tutti gli italiani che vivono all'estero, di munirsi di identità digitale per potere accedere ai servizi della pubblica amministrazione, e/o per potere delegare professionisti per farsi assistere. Oramai accedere in altro modo alla PA è estremamente inefficiente.

Il secondo è prendere dimestichezza da subito con i servizi informativi e il sistema della dichiarazione precompilata di Agenzia Entrate. Se si ha un pregresso lavorativo è utile accedere al portale dell'ente pensionistico (INPS se non si è iscritti a regimi particolari). Serve per decidere se rivolgersi ad un professionista, oppure se adempiere in proprio agli obblighi tributari. Sconsiglio la compilazione non assistita, perché la normativa fiscale italiana è incostante e spesso incoerente. 

Su questo punto ricordate i bachi del sistema precompilato. Oneri detraibili non sostenuti in Italia, come spese sanitarie, scolastiche, veterinarie ecc. non sono tracciate e non compaiono nei precompilati. Devono essere documentate (natura + pagamento quasi sempre tracciato) singolarmente.

Il momento delicato da gestire è quello dell'eventuale rimpatrio, sia per pensionamento, sia per una offerta di lavoro. E' necessario monitorare il pacchetto degli investimenti, per verificare che siano tutti stati monitorati in caso di rientro anche dei capitali oltre che delle persone. Inoltre decade l'agevolazione sulla abitazione principale all'estero, e l'impatto IVIE, se la valutazione non avviene con parametri forfetari, potrebbe essere decisamente rilevante.