Vendite private online: quando e come sono tassate
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Vendite private online: quando e come sono tassate

Circolano diversi post e articoli sulle modifiche che, dalla dichiarazione dei redditi 2024, sono applicate ai “venditori privati” online.

Si tratta in realtà di una variazione che riguarda unicamente il flusso di informazioni che hanno a disposizione le autorità fiscali dell’Unione (compresa Agenzia entrate). Nulla cambia sugli obblighi dei contribuenti.

Su questi continua a permanere una alea di incertezza riguardo gli adempimenti richiesti. Incertezza che è attestata anche dalla giurisprudenza, e che richiede una analisi caso per caso per capire le implicazioni amministrative ,fiscali e contributive

La analisi è focalizzata sulle operazioni di vendita di beni, con esclusione di prestazioni di servizi e di locazione di immobili.

La Direttiva DAC 7 (514/2001) – recepita con D.Lgs.32/2023

La Direttiva comunitaria, recepita in tutti gli stati membri, prevede, a carico dei  gestori delle piattaforme di commercio tra privati (EBAY, Vinted, ecc), o di locazione di immobili (Booking, Airbnb, ecc) obblighi di comunicazione standard alle Agenzie fiscali dei paesi dell’Unione.

Il provvedimento è un aggiornamento della Direttiva Comunitaria 16/2011 inerente la collaborazione e lo scambio di informazioni tra stati membri ai fini fiscali.

Lo scopo della Direttiva è uniformare le informazioni trasmesse in modo da semplificare le attività dei gestori delle piattaforme e di garantire alle agenzie fiscali dell’Unione informazioni per l’accertamento delle imposte.

Le informazioni oggetto di rilevazione e scambio sono:

  1. il nome, l’indirizzo della sede legale e il NIF del Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione e, ove applicabile, il relativo numero di identificazione individuale, assegnato a norma del paragrafo 4, primo comma, nonché il nome commerciale della Piattaforma o delle Piattaforme rispetto alle quali il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione effettua la comunicazione;
  2. il nome e il cognome del Venditore Oggetto di Comunicazione che è una persona fisica e la ragione sociale del Venditore Oggetto di Comunicazione che è un’Entità;
  3. l’Indirizzo Principale;
  4. l’eventuale NIF (codice fiscale) del Venditore Oggetto di Comunicazione, compreso il rispettivo Stato membro di rilascio, o, in assenza di NIF, il luogo di nascita del Venditore Oggetto di Comunicazione che è una persona fisica;
  5. il numero di registrazione dell’attività (REA) del Venditore Oggetto di Comunicazione che è un’Entità;
  6. il numero di partita IVA del Venditore Oggetto di Comunicazione, se disponibile;
  7. la data di nascita del Venditore Oggetto di Comunicazione che è una persona fisica;
  8. l’Identificativo del Conto Finanziario su cui è versato o accreditato il Corrispettivo, se conosciuto dal Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione e l’autorità competente dello Stato membro in cui il Venditore Oggetto di Comunicazione è residente ai sensi dell’allegato V, sezione II, parte D, non abbia notificato alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri la sua intenzione di non utilizzare l’Identificativo del Conto Finanziario a tale scopo;
  9. se differente dal nome del Venditore Oggetto di Comunicazione, in aggiunta all’Identificativo del Conto Finanziario, il nome del titolare del Conto Finanziario su cui è versato o accreditato il Corrispettivo, se conosciuto dal Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione ne sia a conoscenza, come pure qualsiasi altra informazione di identificazione finanziaria di cui dispone il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione in relazione al titolare del conto;
  10. ciascuno Stato membro in cui il Venditore Oggetto di Comunicazione è residente ai sensi dell’allegato V, sezione II, parte D;
  11. il Corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del Periodo Oggetto di Comunicazione e il numero di Attività Pertinenti in relazione alle quali è stato versato o accreditato;
  12. eventuali diritti, commissioni o imposte trattenuti o addebitati dalla Piattaforma con Obbligo di Comunicazione per ogni trimestre del Periodo Oggetto di Comunicazione.

Qualora il Venditore Oggetto di Comunicazione fornisca servizi di locazione di beni immobili, sono comunicate le seguenti informazioni supplementari:

  1. l’indirizzo di ciascuna Proprietà Inserzionata determinato sulla base delle procedure di cui all’allegato V, sezione II, parte E, e il relativo numero di iscrizione al registro catastale, o equivalente previsto dal diritto nazionale dello Stato membro in cui è situato, se disponibile;
  2. il Corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del Periodo Oggetto di Comunicazione e il numero di Attività Pertinenti prestate in riferimento a ciascuna Proprietà Inserzionata;
  3. se disponibile, il numero di giorni di locazione e il tipo di ciascuna Proprietà Inserzionata durante il Periodo Oggetto di Comunicazione.

Esclusioni dalle comunicazioni

Sono escluse le comunicazioni inerenti i soggetti cui sono state accreditate meno di 30 operazioni per valore complessivo cumulato non superiore a 2.000 EUR.

Entrata in vigore

Art. 10 D.Lgs 32/2023 6. Per l’Italia le prime informazioni sono comunicate entro il 31 gennaio 2024.

Il codice civile italiano: cos’è una operazione commerciale e quando si diventa “operatori professionali”

Il Codice civile italiano prevede che si verifichino diversi presupposti perché si venga considerati commercianti professionisti, ovvero nascono gli obblighi di apertura partita IVA, presentazione SCIA in comune, iscrizione in CCIAA e alla gestione INPS commercianti.

Questi presupposti sono elencati all’articolo 2082 del Codice civile: esercitare “professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”.

Quindi devono essere verificati:

  • ·       La professionalità
  • ·       La organizzazione
  • ·       La finalità di produzione/scambio

Norma del 1942, con il concetto di “professionalità” che era già contenuto nel codice di commercio del 1882 (L.681/1882). Quindi una norma datata, ma che è sufficientemente generica da permettere alla Giurisprudenza di adeguarla ai tempi. Soprattutto con delimitazioni di tipo “negativo”.

Troppo dispersivo esaminare la immensa giurisprudenza su questi articoli. Nel nostro caso, seleziono queste considerazioni, connesse al nostro scopo (valutare l’impatto fiscale):

·       La professionalità può verificarsi anche per una sola operazione (società di scopo per gestire un impianto, o costruire un complesso immobiliare)

·       Una attività prolungata nel tempo per vendere una collezione che ci si è procurati costituisce attività commerciale (CTR Emilia-Romagna 2623/2018)

·       Non costituisce attività commerciale la vendita di beni ricevuti in eredità, anche se di proprietà di venditore professionale (caso mercante d’arte) (CTR Veneto 450/2017)

·       Non costituisce attività commerciale, nemmeno occasionale, la cessione di auto d'epoca possedute da un collezionista da molti anni se si tratta di vendita isolata di oggetti facenti parte del patrimonio personale di un soggetto privato che esclude l'ipotesi di un intento speculativo. (CTR Toscana 101/2005)

·       Non costituisce attività commerciale, nemmeno occasionale, la vendita degli arredi della propria abitazione (Cassazione 10117/2023)

Le norme fiscali: Art.67 1 Comma lettera i) DPR 917/1986 e Art. 4 DPR 633/72

In ordine crescente di impatto fiscale e contributivo, le vendite su internet, anche se comunicate dal gestore di piattaforma, possono:

·       Non essere tassate (se manca intento “speculativo”)

·       Essere tassate come differenza tra prezzo di vendita e costi documentati, reddito diverso Art.67 senza apertura di partita IVA (se mancano requisiti di professionalità e organizzazione.

Richiedere segnalazione al Comune, apertura di partita IVA, posizione in CCIAA e INPS).

Una precisazione, non esistono limiti oggettivi, perché la professionalità e la organizzazione necessaria allo svolgimento di una attività cambiano a seconda della categoria merceologica dei beni.

Un poco difficoltoso definire anche il concetto di “attività economica indipendente” prevista dall’art.9 Dir 112/2006 come requisito dei soggetti passivi IVA. La giurisprudenza comunitaria ne esce con la rinuncia ad una definizione “positiva” basata su parametri oggettivi, e promuove una definizione “tipologica”, ottenibile confrontando la attività con una tipizzata. Tra i requisiti di una attività economica si individua anche la presenza di un rischio in capo all’esercente. Interessante una sentenza del 1998 sulla “motivazione degli atti.

"Secondo una giurisprudenza costante, la motivazione di un atto dev’essere adeguata alla natura dell’atto e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice dell’Unione di esercitare il proprio controllo. La necessità di motivazione dev’essere valutata in funzione delle circostanze del caso di specie, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi dedotti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone che questo riguardi direttamente e individualmente possono avere alle relative spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto l’accertamento se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi.

Un esempio pratico

Seguo per passione materie militari, e ho una collezione di articoli di vario genere, che aggiorno acquistando nuovi articoli, a volte finanziando l’acquisto con la vendita di altri articoli già in mio possesso.

A seconda delle modalità e del volume i profitti (ricavo-costi) di vendita possono essere considerati:

1.      Attività marginale di manutenzione della collezione, se il valore o il numero degli oggetti venduti è marginale rispetto alla collezione.

2.      Attività commerciale occasionale se viene utilizzata per finanziare la collezione

3.      Attività professionale, con apertura di partita IVA, segnalazione al Comune, iscrizione INPS commercianti, iscrizione CCIAA (Codici 477891- vendita oggetti da collezione, e 479110, vendita via internet, che scomparirà a breve nella revisione NACE 2.1), se la collezione altro non è che una “vetrina”, che si è disposti a vendere, e se la attività, per volume di vendite e costanza durante l’anno, non può essere considerata un hobby, ma una attività sistematica, anche se non prevalente.

Come indicato dalla giurisprudenza, non vi sono parametri quantitativi applicabili per avere un risultato certo.

Esistono però dei limiti oltre i quali si deve considerare professionale e organizzata la attività. Un riscontro oggettivo può essere cercato nelle statistiche ISTAT sugli indicatori di competitività delle imprese.

·       Se permette in media di trarre utili per il sostentamento di una persona (ricavi-costi >7500 EUR)

·       Tipizzazione impresa. Fatturato medio commercio al dettaglio di articoli da collezione(ATECO  477891 67.000 EUR annui, con marginalità 20% circa).

·       Fatturato medio commercio al dettaglio via internet (ATECO  479110 125.000 EUR annui, con marginalità 10% circa)

Quanto più si dista da questi tre indici: 7500 di utile, 67000 di ricavi, con acquisti per circa 4/5, tanto meno è probabile che possa reggere una eventuale contestazione di Agenzia Entrate di svolgere attività commerciale.

Senza limiti di importo, se la attività è un “arrotondamento” costante, e non si tratta di vendita spot del proprio patrimonio, è invece opportuno documentare costi e ricavi e dichiarare il reddito da attività commerciale occasionale.

Fonti