Notizie dalle Autorità indipendenti

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AGCM - Autorità garante della concorrenza e del mercato

AGCM - Comunicati stampa

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  • Pubblicate le Linee Guida per le recensioni online
    L’obiettivo è garantire recensioni online attendibili e contrastare quelle illecite. Testo definitivo adottato dopo aver sentito AGCOM, Garante Privacy, Ministero delle imprese e del made in Italy e Ministero del turismo. Saranno aggiornate entro un anno dalla pubblicazione. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha pubblicato sul sito www.agcm.it le Linee Guida per le recensioni online. L’obiettivo, come indicato dalla legge 11 marzo 2026, n. 34 (“Legge annuale sulle piccole e medie imprese”), è quello di contrastare le recensioni online illecite relative a prodotti, prestazioni e servizi offerti dalle imprese della ristorazione e dalle strutture del settore turistico ricettivo situate in Italia. Le Linee guida mirano a promuovere recensioni online attendibili, provenienti da chi abbia effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto o il servizio, considerato il rilievo significativo che assumono sulle scelte dei consumatori. Il testo definitivo delle Linee Guida è stato adottato dall’Autorità, con proprio provvedimento, dopo aver sentito l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero del turismo. Secondo le Linee Guida, i professionisti che offrono beni e servizi oggetto di recensione dovrebbero fornire ai consumatori informazioni chiare e facilmente accessibili sulle modalità con cui vengono pubblicate, gestite, classificate e moderate le recensioni presenti sui loro canali e anche sui criteri impiegati per qualificarle come “verificate” o “autentiche”. I professionisti che forniscono l’accesso alle recensioni dei consumatori, o che ospitano o rendono disponibili recensioni pubblicate dai consumatori, dovrebbero adottare misure ragionevoli e proporzionate per garantire che tali recensioni descrivano in maniera pertinente le esperienze di consumatori reali. Inoltre, dovrebbero assicurare opportune verifiche per individuare soluzioni in caso di recensioni illecite. Le Linee Guida offrono, infine, chiarimenti sulle pratiche suscettibili di manipolare le recensioni, per facilitarne il riconoscimento ed evitarne l’utilizzo, nonché indicazioni in merito alla tempestività delle recensioni e alla gestione delle recensioni obsolete. Le Linee Guida saranno integrate o aggiornate qualora intervengano modifiche della normativa nazionale o europea, ovvero rilevanti sviluppi giurisprudenziali o applicativi. Saranno comunque riviste entro un anno dalla loro pubblicazione. Roma, 19 ottobre 2026 Testo delle Linee Guida
  • Gaming, azioni coordinate nell’UE. Autorità guida attività su videogiochi gruppo Microsoft
    Le autorità di tutela del consumatore europee, coordinate dalla Commissione Ue, hanno avviato azioni nel settore nei confronti di società di videogiochi per promuovere trasparenza ed equità a tutela dei diritti dei consumatori utenti di videogiochi e, in particolare, dei minori. Il 30 settembre scorso la Commissione europea ha comunicato che, nell’ambito della Rete di Cooperazione per la Protezione dei Consumatori (CPC), sono state avviate azioni coordinate, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2394/2017, nel settore del gaming nei confronti di dieci società di videogiochi (Activision Blizzard UK Limited, Crytek GmbH, InnoGames GmbH, King.com Limited, Mojang AB, Plarium Europe S.à.r.l., PLR Worldwide Sales Limited, Riot Games Limited, Supercell Oy e Ubisoft EMEA SAS). Queste iniziative mirano a garantire la piena applicazione dei principi UE nel settore del gaming (Key Principles on In-game Virtual Currencies) per promuovere trasparenza ed equità a tutela dei diritti dei consumatori utenti di videogiochi e, in particolare, dei minori. Una delle azioni coordinate annunciate dalla Commissione europea è quella avviata dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, come capofila, insieme alle autorità di tutela dei consumatori di Norvegia e Danimarca, nei confronti di Activision Blizzard UK Limited e altre società del gruppo Microsoft per verificare la sussistenza di una “infrazione diffusa”, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del Regolamento (UE) n. 2394/2017, ossia comportamenti contrari alle norme europee di tutela dei consumatori suscettibili di pregiudicare gli interessi di consumatori che risiedono in tre o più Stati membri dell’Unione europea. Questa azione coordinata fa quindi da cornice alle istruttorie già avviate dall’Autorità a livello nazionale nel dicembre scorso, nei confronti di alcune società del gruppo Microsoft con riferimento ai due videogiochi Diablo Immortal e Call of Duty. Ad esse è stato contestato un deficit di trasparenza ed equità nell’uso delle valute virtuali all’interno dei giochi. I prezzi degli acquisti in-game (miglioramenti estetici, pacchetti di potenziamento armi, ecc.) nei giochi online sono, infatti, spesso espressi in una valuta (platino, globi, diamanti) diversa dall’euro ma che deriva, direttamente o indirettamente (tramite utilizzo di valute multiple), da un esborso in euro. Tale circostanza, insieme ad altri meccanismi di ‘game design’ (ad esempio la vendita di valuta virtuale in pacchetti predefiniti, c.d. ‘bundle’), tecniche di design manipolativo delle interfacce (c.d. dark patterns), inadeguatezza di sistemi di controllo parentale e mancanza di assistenza nel caso di account bloccati rende poco chiara e controllabile per i giocatori, e in particolar modo per i consumatori vulnerabili (minori e soggetti a rischio di dipendenza dal gioco), la quantità di denaro spesa. Roma, 8 ottobre 2026 EC press release: Consumer protection authorities ramp up action to protect gamers' rights
  • Gaming, azioni coordinate nell’UE. Autorità guida attività su videogiochi gruppo Microsoft
    Le autorità di tutela del consumatore europee, coordinate, dalla Commissione Ue, hanno avviato azioni coordinate nel settore nei confronti di società di videogiochi per promuovere trasparenza ed equità a tutela dei diritti dei consumatori utenti di videogiochi e, in particolare, dei minori. Il 30 settembre scorso la Commissione europea ha comunicato che, nell’ambito della Rete di Cooperazione per la Protezione dei Consumatori (CPC), sono state avviate azioni coordinate, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2394/2017, nel settore del gaming nei confronti di dieci società di videogiochi (Activision Blizzard UK Limited, Crytek GmbH, InnoGames GmbH, King.com Limited, Mojang AB, Plarium Europe S.à.r.l., PLR Worldwide Sales Limited, Riot Games Limited, Supercell Oy e Ubisoft EMEA SAS). Queste iniziative mirano a garantire la piena applicazione dei principi UE nel settore del gaming (Key Principles on In-game Virtual Currencies) per promuovere trasparenza ed equità a tutela dei diritti dei consumatori utenti di videogiochi e, in particolare, dei minori. Una delle azioni coordinate annunciate dalla Commissione europea è quella avviata dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, come capofila, insieme alle autorità di tutela dei consumatori di Norvegia e Danimarca, nei confronti di Activision Blizzard UK Limited e altre società del gruppo Microsoft per verificare la sussistenza di una “infrazione diffusa”, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del Regolamento (UE) n. 2394/2017, ossia comportamenti contrari alle norme europee di tutela dei consumatori suscettibili di pregiudicare gli interessi di consumatori che risiedono in tre o più Stati membri dell’Unione europea. Questa azione coordinata fa quindi da cornice alle istruttorie già avviate dall’Autorità a livello nazionale nel dicembre scorso, nei confronti di alcune società del gruppo Microsoft con riferimento ai due videogiochi Diablo Immortal e Call of Duty. Ad esse è stato contestato un deficit di trasparenza ed equità nell’uso delle valute virtuali all’interno dei giochi. I prezzi degli acquisti in-game (miglioramenti estetici, pacchetti di potenziamento armi, ecc.) nei giochi online sono, infatti, spesso espressi in una valuta (platino, globi, diamanti) diversa dall’euro ma che deriva, direttamente o indirettamente (tramite utilizzo di valute multiple), da un esborso in euro. Tale circostanza, insieme ad altri meccanismi di ‘game design’ (ad esempio la vendita di valuta virtuale in pacchetti predefiniti, c.d. ‘bundle’), tecniche di design manipolativo delle interfacce (c.d. dark patterns), inadeguatezza di sistemi di controllo parentale e mancanza di assistenza nel caso di account bloccati rende poco chiara e controllabile per i giocatori, e in particolar modo per i consumatori vulnerabili (minori e soggetti a rischio di dipendenza dal gioco), la quantità di denaro spesa. Roma, 8 ottobre 2026 EC press release: Consumer protection authorities ramp up action to protect gamers' rights
  • CV278 - AI, avviata istruttoria nei confronti di Suno per clausole vessatorie
    I Termini di Servizio determinerebbero un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi gravanti sui consumatori. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di Suno Inc., società statunitense che fornisce l’omonimo servizio di intelligenza artificiale generativa specializzato nella creazione di musica. Il procedimento riguarda le clausole presenti nei Termini di Servizio applicati da Suno. Secondo l’Autorità, le clausole esaminate presenterebbero profili di vessatorietà ai sensi dell’art. 33 del Codice del consumo, perché idonee a determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. In particolare, i Termini di Servizio riserverebbero a Suno un’ampia discrezionalità nel modificare unilateralmente il contratto, il servizio e i prezzi di abbonamento, senza l’indicazione di un giustificato motivo, e consentirebbero all’azienda di sospendere, disabilitare o cancellare l’account dell’utente - con i relativi contenuti - in qualsiasi momento, per qualsiasi ragione e senza preavviso. Inoltre, le clausole estenderebbero il consenso del consumatore a condizioni ulteriori, non conoscibili al momento della sottoscrizione del contratto, e limiterebbero in modo molto ampio e generico la responsabilità della società, anche con riferimento a ipotesi di danno alla persona. Particolare attenzione merita la disciplina contrattuale dei diritti d’autore: la licenza imposta al consumatore per usufruire dei servizi della piattaforma ha un oggetto eccessivamente indeterminato, perché generico e onnicomprensivo, e si accompagna alla rinuncia ai diritti morali d’autore contraria agli artt. 20 e seguenti della legge n. 633/1941. Infine, i Termini di Servizio imporrebbero ai consumatori il ricorso a un arbitrato obbligatorio amministrato negli Stati Uniti, con termini decadenziali ristretti per la presentazione dei reclami e la rinuncia alle azioni collettive, e stabilirebbero come foro competente esclusivo quello dello Stato del Massachusetts. Nelle prossime settimane, nella sezione dedicata del sito dell’Autorità, sarà pubblicato anche il testo della consultazione pubblica, disposta ai sensi dell’art. 7, comma 1, del “Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa”, adottato dall’Autorità con delibera del 5 novembre 2024, n. 31356. Alla consultazione potranno partecipare le associazioni di categoria rappresentative dei professionisti a livello nazionale e le camere di commercio o loro unioni che risultino interessate dalle clausole oggetto del procedimento, in ragione della specifica esperienza maturata nel settore. Possono partecipare alla consultazione anche le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale riconosciute e iscritte nell’elenco di cui all’articolo 137 del Codice del consumo. Roma, 6 ottobre 2026
  • A575C - RFI, prorogato termine di chiusura del procedimento di revisione degli impegni
    L’Autorità ha già accolto i tre impegni presentati dalla società. La proroga deliberata è strettamente connessa alla natura transitoria di due impegni, destinati a trovare applicazione nelle more della definizione del nuovo quadro regolatorio L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell’adunanza del 22 settembre, ha prorogato il termine di chiusura del procedimento, avviato nel maggio scorso, di revisione di alcuni degli impegni assunti da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (“RFI”), a conclusione del procedimento A575, riguardante un presunto abuso di posizione dominante del gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale in violazione dell’articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. La condotta di RFI, relativa alle modalità di assegnazione della capacità sull’infrastruttura ferroviaria nazionale ad Alta Velocità, presentava infatti specifici profili di rilievo antitrust, in quanto potenzialmente idonea a ostacolare l’accesso alla rete ferroviaria da parte di nuovi operatori. Al termine di un’articolata istruttoria, che ha coinvolto oltre al gestore dell’infrastruttura anche tutte le imprese ferroviarie interessate, l’Autorità ha ritenuto gli impegni proposti da RFI idonei a superare le criticità concorrenziali rilevate, riconducibili alle modalità e ai criteri di assegnazione della capacità di infrastruttura, che, se non modificati, avrebbero ostacolato l’accesso alla rete da parte di nuovi operatori, impedendo, a danno dei consumatori, un’effettiva concorrenza nell’offerta dei servizi di trasporto ferroviario ad Alta Velocità. Nella definizione degli impegni si è tenuto conto anche dell’intenzione, già manifestata dall’Autorità di regolazione dei trasporti, di procedere alla revisione della disciplina in materia di allocazione della capacità quadro. Tale prospettiva regolatoria non consentiva, tuttavia, di rinviare l’intervento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, chiamata, nell’esercizio delle proprie competenze, a rimuovere tempestivamente gli ostacoli concorrenziali già emersi e a ristabilire condizioni effettive di accesso al mercato. Dei tre impegni accolti dall’Autorità, quello riguardante l’assegnazione al nuovo entrante di un pacchetto di canali orari non è inciso dal procedimento di revisione. La proroga deliberata dall’Autorità è, infatti, strettamente connessa alla natura transitoria degli altri due impegni oggetto del procedimento di revisione (Impegni 2 e 3), destinati a trovare applicazione nelle more della definizione del nuovo quadro regolatorio in materia di allocazione della capacità quadro alle imprese ferroviarie, al fine di evitare che, in assenza di nuove regole, i processi di allocazione potessero continuare ad essere effettuati con modalità restrittive della concorrenza. La revisione riguarda pertanto il coordinamento di tali misure transitorie con il nuovo quadro regolatorio in corso di definizione, senza rimettere in discussione l’esigenza dell’intervento antitrust né le misure già adottate per consentire l’ingresso effettivo di nuovi operatori nel mercato dell’Alta Velocità. Roma, 30 settembre 2026 Testo del provvedimento


ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione

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ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente


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